Art. 50.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n.
165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del
decreto legislativo n. 81/2015, nonche' dei vincoli finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da
ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale del
20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita'
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che
occupano fino a 5 dipendenti e' sempre possibile la stipulazione di
un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attivita' in
corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento
dell'assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto
legislativo n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il
conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli
enti locali;
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per
l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni
infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE,
statali, regionali o privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo
internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato
interessato dai processi di stabilizzazione.
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto
legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6
del decreto legislativo n. 165/2001.
6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate,
con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternita',
di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli
16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo n. 151/2001; in tali casi
l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni
prima dell'inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'ente puo'
procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato
a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni
superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e
dell'art. 8 del CCNL del 14 settembre 2000 a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel
contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti
lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, e' possibile
derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2.
Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata
esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali,
regionali o privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo
internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato
interessato dai processi di stabilizzazione.
12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui
al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e
l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le
disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano
applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo
determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da
adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale
e degli assistenti sociali.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n.
81/2015.