((Art. 50-bis 
 
Pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
  effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei  vigili
  del fuoco nel 2018 
 
  1. Al fine di consentire il pagamento di compensi  per  prestazioni
di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti al  2019  e
non ancora liquidati, e' autorizzata  la  spesa  complessiva  di  180
milioni di euro per il predetto anno 2019, al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La  spesa
di cui al presente comma e' cosi' ripartita: 
    a) 175 milioni di euro con  riferimento  agli  appartenenti  alle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121; 
    b) 5 milioni di euro  con  riferimento  al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
iscritte nel fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
    b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a  valere
sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalita' di cui  alla
lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla
quota parte delle  risorse  assegnate  alle  finalita'  di  cui  alla
lettera c) del medesimo comma.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle  Note
          all'art. 16-ter. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  16  della
          legge  1°  aprile   1981,   n.   121   (Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
                «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                  a) l'Arma dei carabinieri, quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                  b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il
          concorso al  mantenimento  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica. 
                Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
                Le forze di polizia possono essere  utilizzate  anche
          per il servizio di pubblico soccorso.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  97  (Disposizioni
          recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
          139,  concernente  le  funzioni  e  i  compiti  del   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'   al   decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
          Per il personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
          l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro  straordinario
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1977, n. 422,  e'  disposta  annualmente  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro  i  limiti  dei  fondi
          stanziati in bilancio. 
                2. Nelle more del perfezionamento del decreto di  cui
          al  comma  1,  il  pagamento  dei   compensi   per   lavoro
          straordinario, prestato dal personale del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco per  le  attivita'  svolte  nel  primo
          semestre di ciascun anno, e'  autorizzato  entro  i  limiti
          massimi stabiliti con  il  decreto  autorizzativo  relativo
          all'anno precedente." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          7-quinquies del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario): 
                «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare
          il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
          particolare riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli
          interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
          istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 364. Omissis. 
                365.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                  a) determinazione, per l'anno 2017  e  a  decorrere
          dal  2018,  degli  oneri  aggiuntivi,  rispetto  a   quelli
          previsti  dall'articolo  1,  comma  466,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro  annui,
          posti  a  carico  del   bilancio   dello   Stato   per   la
          contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
          applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  i  miglioramenti
          economici del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico; 
                  b) definizione,  per  l'anno  2017  e  a  decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze; 
                  c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro. 
                Omissis.».