Art. 50 Modifiche all'articolo 106 del codice della giustizia contabile - Sospensione del giudizio 1. All'articolo 106 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del processo»; b) al comma 1, le parole «civile, penale o amministrativa» sono soppresse.
Note all'art. 50: - Si riporta l'articolo 106 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 106 (Sospensione del processo). - 1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Omissis).».