Art. 50. Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata 1. La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacita' ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilita' affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario. 2. L'azienda o l'ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti tenuto conto anche della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, costituendo un apposito fondo nel quale confluiscono anche le risorse stanziate dalle vigenti disposizioni normative regionali, statali e comunitarie. 3. L'azienda o ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dell'art. 6 bis, comma 2, (Organismo paritetico), realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attivita' formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacita' dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitivita' e qualita' dei servizi erogati. 4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'azienda o ente con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. Essa puo' comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali previsti dal presente C.C.N.L.. 5. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall'art. 24, comma 4, (Orario di lavoro dei dirigenti) e dall'art. 36, comma 1, lettera a), (Assenze giornaliere retribuite) senza oneri per l'azienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente e', in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attivita' di servizio. 6. Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli articoli 19 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004 Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Congedi per la formazione) e art. 52 (Comando Finalizzato), per i quali e' possibile la fruizione di speciali congedi. 7. La partecipazione dei dirigenti all'attivita' didattica, da questi svolta a favore dell'azienda o ente di appartenenza, si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale; c) corsi di formazione professionale post-base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all'art. 6 citato nella lettera a); d) formazione di base e riqualificazione del personale. 8. Le attivita' di cui al comma 7, previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. L'attivita' didattica di cui al comma 7 e' remunerata come previsto dall'art. 96, comma 5, lettera b) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). 9. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il piu' ampio possibile coinvolgimento di destinatari.