Art. 50 
 
Razionalizzazione  delle  procedure   di   valutazione   dell'impatto
                             ambientale 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1: 
  1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
"Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta
il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,
il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma  7,  del
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  ed  in  ogni  caso  tale  da
consentire la compiuta valutazione  dei  contenuti  dello  studio  di
impatto  ambientale  ai  sensi  dell'allegato  IV   della   direttiva
2011/92/UE;"; 
  2) alla lettera i)  le  parole  "gli  elaborati  progettuali"  sono
sostituite dalle seguenti: "i progetti"; 
  3) alla lettera o-quater), dopo  le  parole  "che  definisce"  sono
inserite le  seguenti:  "le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
successive fasi di sviluppo progettuale  delle  opere  per  garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare  gli
impatti  ambientali  significativi  e  negativi  o  incrementare   le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'"; 
    b) all'articolo 6: 
  1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole  "nell'ambito  del
Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di
sviluppo aeroportuale" e dopo  le  parole  "comunque  desumibili  dal
Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o  dal  Piano
di  sviluppo  aeroportuale";  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole
"Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti:  ",
il Piano di sviluppo aeroportuale"; 
  2) al comma 9, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "L'esito
della valutazione  preliminare  e  la  documentazione  trasmessa  dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'  competente
sul proprio sito internet istituzionale."; 
  3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione  territoriale"  sono
inserite le  seguenti:  ",  urbanistica"  e  dopo  le  parole  "della
destinazione  dei  suoli  conseguenti"  sono  inserite  le  seguenti:
"all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'"; 
    c) all'articolo 7-bis: 
  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  "2-bis.  Entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del  Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
individua, con uno  piu'  decreti,  successivamente  aggiornati,  ove
necessario, con cadenza semestrale, le tipologie  di  progetti  e  le
opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale  Integrato  per
l'Energia e il  Clima  (PNIEC),  nonche'  le  aree  non  idonee  alla
realizzazione  di  tali  progetti  o  opere,  tenendo   conto   delle
caratteristiche del territorio, sociali,  industriali,  urbanistiche,
paesaggistiche   e   morfologiche,   con   particolare    riferimento
all'assetto  idrogeologico  e   alle   vigenti   pianificazioni,   da
sottoporre a verifica di assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai
sensi del comma 2. "; 
  2) al comma 3, primo periodo, le parole  "Sono  sottoposti  a  VIA"
sono sostituite dalle seguenti:  "Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA"; 
  3) al comma 6 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza  di  situazioni  che  diano
origine a un conflitto di interessi e  provvedono  a  segnalare  ogni
situazione  di   conflitto,   anche   potenziale,   alle   competenti
autorita'."; 
  4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  "8-bis.  Limitatamente
agli interventi necessari per il superamento di sentenze di  condanna
della Corte di Giustizia dell'Unione  Europea,  in  caso  di  inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai  sensi  del  comma  3,  lo  Stato  esercita  i  poteri
sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24  dicembre  2012  n.
234."; 
    d) all'articolo 8: 
  1) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Per  lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale  di  competenza
statale dei progetti  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  e'
istituita  la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta  alle   dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e formata da  un  numero  massimo  di  venti  unita',  in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del  diploma  di
laurea, con almeno cinque anni  di  esperienza  professionale  e  con
competenze  adeguate  alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale  dei
predetti progetti, individuate in base  all'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il  personale  di  ruolo  del
CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al
comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei  membri  e'  garantito  il
rispetto dell'equilibrio di genere. I  componenti  della  Commissione
Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano  in
carica quattro anni  e  sono  rinnovabili  per  una  sola  volta.  Ai
commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'
di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei  compiti  istruttori
effettivamente svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo
provvedimento finale. Per lo svolgimento delle  istruttorie  tecniche
la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a  norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri  enti  pubblici  di
ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,  dai  commi
1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e  dall'articolo  27,  del
presente decreto."; 
  2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte  le
seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC"; 
  3) al comma 5, dopo le  parole  "Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale"  sono  inserite  le  seguenti:   "e   della
Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole  "ciascun  membro  della
Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione  tecnica
PNIEC"; 
    e) all'articolo 9: 
  1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di
informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni
da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
Stato membro in cui il progetto e' proposto." 
  2) dopo il comma 4 e' aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del  pubblico,  mediante
il proprio sito  internet  istituzionale,  le  informazioni  pratiche
sull'accesso   alle   procedure   di   ricorso    amministrativo    e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  7
agosto 1990 n. 241,  in  ogni  atto  notificato  al  destinatario  e'
indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.". 
    f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica
di assoggettabilita' a VIA) 
  1. Il  proponente  trasmette  all'autorita'  competente  lo  studio
preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'
a quanto  contenuto  nell'allegato  IV-bis  alla  parte  seconda  del
presente  decreto,  nonche'   copia   dell'avvenuto   pagamento   del
contributo di cui all'articolo 33. 
  2. Entro cinque giorni dalla  ricezione  dello  studio  preliminare
ambientale,  l'autorita'  competente  verifica   la   completezza   e
l'adeguatezza  della  documentazione  e,  qualora  necessario,   puo'
richiedere  per  una  sola  volta  chiarimenti  e   integrazioni   al
proponente. In tal caso,  il  proponente  provvede  a  trasmettere  i
chiarimenti e le  integrazioni  richieste  inderogabilmente  entro  i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente  non  trasmetta  la
documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la  domanda  si
intende respinta ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere all'archiviazione. 
  3.  Contestualmente  alla  ricezione  della   documentazione,   ove
ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai  sensi  del
comma 2, l'autorita'  competente  provvede  a  pubblicare  lo  studio
preliminare nel proprio sito internet  istituzionale,  con  modalita'
tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in
conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del
pubblico   all'informazione   ambientale.    In    alternativa,    la
pubblicazione puo' avvenire  a  cura  del  proponente,  trascorso  il
termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche  di  accesso
al   sito   internet    istituzionale    dell'autorita'    competente
tempestivamente   indicate    da    quest'ultima.    Contestualmente,
l'autorita'  competente  comunica  per  via  telematica  a  tutte  le
Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui  al  comma  3  e
dall'avvenuta  pubblicazione  sul  sito   internet   della   relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare  le  proprie
osservazioni  all'autorita'  competente   in   merito   allo   studio
preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 
  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientali
significativi. 
  6. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4.  In  casi  eccezionali,
relativi  alla  natura,  alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per
una sola volta e per un periodo non  superiore  a  venti  giorni,  il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica;  in  tal  caso,
l'autorita'  competente  comunica  tempestivamente  per  iscritto  al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro  la
quale  e'  prevista  l'adozione  del   provvedimento.   La   presente
comunicazione   e',   altresi',   pubblicata   sul   sito    internet
istituzionale. 
  7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla
base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla  parte  seconda,  e,
ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo   conto   delle   eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per
il turismo, per i profili  di  competenza,  specifica  le  condizioni
ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli  che  potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. 
  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba
essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 
  9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato  IV
alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 
  10. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese  le  motivazioni,  e'  pubblicato  integralmente  nel   sito
internet istituzionale dell'autorita' competente. 
  11. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,  qualora
la  competente  Commissione  di  cui  all'articolo  8  non   si   sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni,
provvede al rilascio del  provvedimento  entro  i  successivi  trenta
giorni. 
  12. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'  competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque."; 
    g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'
di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente
al fine di definire la  portata  e  il  livello  di  dettaglio  delle
informazioni necessarie da considerare per la redazione dello  studio
di impatto ambientale.  A  tal  fine,  il  proponente  trasmette,  in
formato elettronico, una proposta  di  elaborati  progettuali.  Sulla
base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,  l'autorita'
competente trasmette al proponente il proprio parere."; 
    h) all'articolo 21: 
  1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole   "gli   elaborati
progettuali" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)"; 
  2) al comma 2, le parole "La documentazione di  cui  al  comma  1",
sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni  dalla  relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo  la  parola
"comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente"; 
  3) al comma 3 le parole "sessanta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quarantacinque giorni"; 
    i) all'articolo 23: 
  1) al comma 1, lettera a), le parole  "gli  elaborati  progettuali"
sono sostituite dalle seguenti: "il progetto"; 
  2) al comma 3, primo periodo,  le  parole  "quindici  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"; 
  3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "In
alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a  cura  del  proponente,
secondo  le  modalita'  tecniche  di   accesso   al   sito   internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da
quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  contestualmente
alla pubblicazione  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  la
Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  avvia  la  propria
attivita' istruttoria."; 
    l) all'articolo 24: 
  1) al comma 3, le parole  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quindici giorni"; 
  2) al comma 4, primo periodo, le  parole  "entro  i  trenta  giorni
successivi" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  i  venti  giorni
successivi", le parole  "ulteriori  trenta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ulteriori venti giorni"  e  le  parole  "centottanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
  3) al comma 5: 
  3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le
modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il
pubblico,"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "procede    alla
pubblicazione  delle   integrazioni   sul   proprio   sito   internet
istituzionale e"; 
  3.2.  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire  a  cura  del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da
quest'ultima."; 
  3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi"  sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi"; 
      4) il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.  Tutta  la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i  risultati  delle
consultazioni   svolte,   qualsiasi   informazione    raccolta,    le
osservazioni e i pareri comunque espressi,  compresi  quelli  di  cui
agli articoli 20 e  32,  sono  tempestivamente  resi  disponibili  al
pubblico interessato mediante pubblicazione,  a  cura  dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale."; 
    m) all'articolo 25: 
  1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di  progetti
di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo
e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i  termini  di  cui  al
periodo  precedente  senza  che  la  Commissione  competente  di  cui
all'articolo  8  si  sia  espressa,  il  direttore   generale   della
competente Direzione Generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA  acquisito  entro  il  termine  di
trenta  giorni,  trasmette  il  provvedimento  di  VIA  al   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e  le  parole
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici  giorni"  e
al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  qualora
sia inutilmente  decorso  il  termine  complessivo  di  duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di VIA"; 
  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i  progetti
di cui  all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  la  Commissione  di  cui
all'articolo  8,  comma  2-bis,  si  esprime  entro  il  termine   di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di  cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.  Nei
successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  adotta  il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo entro il termine di quindici  giorni.  Nel  caso  di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di  VIA  e'  adottato
entro il termine di cui all'articolo 32,  comma  5-bis.  In  caso  di
inerzia nella conclusione del procedimento, il  titolare  del  potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge  7  agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora  la  competente  commissione  di  cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro  il
termine di trenta giorni,  provvede  al  rilascio  del  provvedimento
entro i successivi trenta giorni."; 
  3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
le linee di indirizzo da seguire nelle successive  fasi  di  sviluppo
progettuale delle  opere  per  garantire  l'applicazione  di  criteri
ambientali  atti  a  contenere  e  limitare  gli  impatti  ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;"; 
    n) all'articolo 27: 
  1) al comma 4, primo periodo, la parola  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "dieci"; 
  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro  cinque  giorni
dalla verifica della completezza  documentale,  ovvero,  in  caso  di
richieste di integrazioni, dalla data di  ricevimento  delle  stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241  che  opera
secondo quanto disposto  dal  comma  8.  Contestualmente  l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione   nell'albo   pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate.  Tale   forma   di   pubblicita'   tiene   luogo   delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire  a  cura
del proponente, secondo le modalita'  tecniche  di  accesso  al  sito
internet  istituzionale  dell'autorita'  competente   tempestivamente
indicate  da  quest'ultima.  Dalla  data  della  pubblicazione  della
suddetta documentazione,  e  per  la  durata  di  trenta  giorni,  il
pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli  altri
titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale."; 
  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.  Entro  i  successivi
quindici giorni l'autorita' competente puo'  chiedere  al  proponente
eventuali integrazioni assegnando allo stesso un  termine  perentorio
non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  novanta  giorni.  Qualora
entro  il  termine  stabilito   il   proponente   non   depositi   la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita'  competente  procede  immediatamente  alla  pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e  dispone,  entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione  integrativa,  che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un  nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2,  del  presente  decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima
autorita' competente sul proprio sito  internet  e  di  cui  e'  data
comunque   informazione   nell'albo   pretorio   informatico    delle
amministrazioni    comunali    territorialmente    interessate.    In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire  a  cura  del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da
quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'."; 
  4) il comma 8 e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  Fatto  salvo  il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il  caso
di  consultazioni  transfrontaliere,  al   fine   di   acquisire   il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel  termine
di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che  opera  in
modalita' simultanea secondo quanto  stabilito  dall'articolo  14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza  partecipano  il
proponente  e  tutte  le  amministrazioni   competenti   o   comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli  abilitativi  ambientali  richiesti  dal  proponente.  Per   i
progetti di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  alla  conferenza
partecipano  in  ogni  caso  il  direttore  generale  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  o  un  suo
delegato e il direttore generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  e  per  il  turismo  o  un  suo  delegato.   La
conferenza,  nell'ambito   della   propria   attivita',   prende   in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede  di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude  i  propri  lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La  determinazione  motivata  di
conclusione  della  conferenza  di  servizi,   che   costituisce   il
provvedimento  unico  in  materia  ambientale,   reca   l'indicazione
espressa del provvedimento di  VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
abilitativi compresi nel  provvedimento  unico.  Fatto  salvo  quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis,  comma  2-bis,  la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e'  assunta  sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  ai  sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990."; 
    o) all'articolo 27-bis: 
  1) al comma 2, le parole "Entro quindici  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro dieci giorni"; 
  2) al comma 4, ultimo periodo, le  parole  "sessanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; 
    p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono  aggiunte  in
fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri: 
  a)  designazione  dei  componenti  dell'Osservatorio  da  parte  di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati  nel  decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale; 
  b)  nomina  dei  due  terzi  dei   rappresentanti   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra  soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa  competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni; 
  c) previsioni di  cause  di  incandidabilita',  incompatibilita'  e
conflitto di interessi; 
  d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro  anni,  non
rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori; 
  e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando  un
limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio"; 
    q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole  "di
petrolio,  prodotti  chimici,   prodotti   petroliferi   e   prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000  m3"  sono
sostituite dalle seguenti: "di petrolio, prodotti  chimici,  prodotti
petroliferi  e  prodotti  petrolchimici  con  capacita'   complessiva
superiore a 200.000 tonnellate"; 
    r) all'articolo 32: 
  1) al comma 1, dopo le  parole  "nell'ambito  delle  fasi  previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e  III-bis,  provvede"  sono
inserite le seguenti: "quanto prima e comunque  contestualmente  alla
informativa  resa  al  pubblico  interessato"  e,  dopo   le   parole
"concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono  aggiunte
le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della  decisione  che
puo' essere adottata"; 
  2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In  caso
di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere  effetti
significativi  sull'ambiente  italiano   le   informazioni   ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente  rese  disponibili  alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano  che
entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni redige il  proprio  parere  e  lo  trasmette  unitamente  alle
osservazioni  ricevute  all'autorita'  competente  nell'altro   Stato
membro.". 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  n.  152  del
2006,  come  modificato  dal  presente  articolo,   gli   osservatori
ambientali  gia'  costituiti  sono  rinnovati  nel   rispetto   delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  3. Le disposizioni introdotte dal presente  articolo  si  applicano
alle istanze presentate a partire dal  trentesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
per  il  tramite  della  Scuola  di  specializzazione  in  discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26,  assicura,  tramite  appositi  protocolli  d'intesa  con
l'autorita' competente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, la formazione specifica al  personale  di  supporto
della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare competente  in  materia  di  valutazioni  e
autorizzazioni ambientali.