Art. 500. (Art. 84 del Testo Unico) DURATA DEI CORSI Ogni corso deve avere uno svolgimento non inferiore alle durate sottoindicate e deve comprendere lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuna ed esercitazioni pratiche di guida di almeno venti minuti primi per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto in appresso indicato: 1) corsi normali: a) otto giorni con otto ore di lezioni per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida ad uso privato per veicoli della categoria A; b) venti giorni con dodici ore di lezioni ed otto ore di esercitazioni per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida ad uso privato per veicoli delle categorie B, C, D, E, F e per macchine agricole; c) quaranta giorni con trenta ore di lezioni e dieci ore di esercitazioni per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida ad uso pubblico per veicoli di ogni categoria, e ad uso privato per veicoli della categoria E; 2) corsi speciali, dieci giorni con ore di esercitazioni, da integrare con almeno ulteriori dieci giorni e dieci ore di lezioni nei casi in cui cio' si renda necessario. Al termine di ogni corso il direttore della scuola, sentiti gli insegnanti e gli istruttori, valuta quali allievi possono essere presentati agli esami.