Art. 500. 
                         Assegno alimentare 
 
  1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso  un  assegno
alimentare in misura pari alla  meta'  dello  stipendio,  oltre  agli
assegni per carichi di famiglia. 
  2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla  stessa
autorita' competente ad infliggere la sanzione.