(Codice Penale-art. 501)
                              Art. 501. 
 
(Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o  nelle
                         borse di commercio) 
 
  Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o  delle
merci, pubblica o  altrimenti  divulga  notizie  false,  esagerate  o
tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare  un  aumento  o
una diminuzione del prezzo delle merci,  ovvero  dei  valori  ammessi
nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico  mercato,  e'  punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire
tremila. 
 
  Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o  dei  valori
si verifica, le pene sono aumentate. 
 
  Le pene sono raddoppiate: 
 
  1° se il fatto e' commesso dal  cittadino  per  favorire  interessi
stranieri; 
 
  2° se dal fatto deriva un deprezzamento della  valuta  nazionale  o
dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o  largo
consumo. 
 
  Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano  anche
se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o
di titoli pubblici italiani. 
 
  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.