(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 501)
                 Art. 501. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
             LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA E REGISTRI 

 
  Le scuole debbono tenere i seguenti documenti conformi  ai  modelli
stabiliti  dal  Ministero  dei  trasporti  e  contenenti  almeno  gli
elementi fondamentali appresso indicati: 
    a) registro di iscrizione, data di iscrizione, generalita'  degli
allievi, estremi delle autorizzazioni  per  esercitarsi  alla  guida,
date degli esami e loro esito; 
    b) registro  delle  lezioni  teoriche:  numero  del  registro  di
iscrizione e generalita'  di  ogni  allievo:  date  ed  argomenti  di
ciascuna lezione; presenze; 
    c) libretto delle lezioni di guida:  generalita'  dello  allievo,
data, durata e firma dell'allievo per ciascuna  lezione,  date  delle
ore di guida. Il libretto deve essere esibito  all'Ispettorato  della
motorizzazione civile prima dell'ammissione del  candidato  all'esame
di guida.