(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 502)
                 Art. 502. (Art. 91 del Testo Unico) 

 
  In ogni caso di incidente stradale nel quale un  veicolo  a  motore
soggetto a revisione ai sensi dell'art. 55 del  Testo  Unico  rimanga
danneggiato nelle sue parti essenziali gli  ufficiali  ed  agenti  di
polizia giudiziaria  che  sono  venuti  a  conoscenza  dell'incidente
stesso,  sono  tenuti   a   darne   notizia   all'Ispettorato   della
motorizzazione civile presso il quale il  veicolo  e'  immatricolato,
cosi' che  possa  essere  eventualmente  disposta  la  revisione  del
veicolo, qualora dall'esame degli elementi forniti  dagli  organi  di
polizia  sorgano  dubbi  sulle  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione del veicolo medesimo. 
  Fermo restando il disposto dell'art. 91, comma 9°, del Testo Unico,
in ogni caso di  incidente  stradale,  che  abbia  cagionate  lesioni
personali punibili a querela della persona offesa,  nel  quale  siano
coinvolti conducenti  di  veicoli  a  motore  per  la  cui  guida  e'
prescritta  la  patente,  gli  ufficiali  ed  agenti  della   polizia
giudiziaria che sono venuti a conoscenza dell'incidente stesso,  sono
tenuti a darne notizia all'Ispettorato  della  motorizzazione  civile
indicato  nel  comma  primo   dell'art.   503   per   gli   eventuali
provvedimenti di revisione della patente di  guida  da  adottarsi  ai
sensi dell'art. 89 del Testo Unico, qualora dall'esame degli elementi
forniti dagli organi di polizia sorgano dubbi sulla  persistenza  nel
conducente  dei  requisiti  fisici  e  psichici  prescritti  o  della
idoneita'.