Art. 503. 
     Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione 
  1. Organi  competenti  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono: 
    a)  il  provveditore  agli  studi,  se  trattasi   di   personale
appartenente ai ruoli provinciali; 
    b) il competente direttore generale o capo del servizio  centrale
se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali. 
  2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d)
ed e) dell'articolo 492 e' in ogni caso il  Ministro  della  pubblica
istruzione. 
  3. Nei riguardi del  personale  docente,  degli  assistenti,  delle
assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di  belle
arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di  arte
drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del
conservatorio  la  competenza  a  provvedere  all'irrogazione   delle
sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura. 
  4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 e' attribuita
al  capo  del  servizio   centrale   la   competenza   a   provvedere
all'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari   nei   riguardi   dei
direttori e  di  quelle  superiori  alla  censura  nei  riguardi  del
rimanente personale. 
  5. L'organo competente provvede con decreto motivato  a  dichiarare
il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere  la  sanzione  in
conformita' del parere del  consiglio  di  disciplina  del  consiglio
scolastico provinciale o del consiglio di  disciplina  del  Consiglio
nazionale della  pubblica  istruzione,  a  seconda  che  trattasi  di
personale docente della scuola materna, elementare e  media,  ovvero,
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore e di personale appartenente a ruoli  nazionali,  salvo  che
non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al dipendente.