(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 504)
                 Art. 504. (Art. 91 del Testo Unico) 

 
               COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA 

 
  I  funzionari,  gli  ufficiali   ed   agenti,   ai   quali   spetti
l'accertamento dei reati in materia di  circolazione  stradale,  sono
tenuti a fornire al Ministero dei  lavori  pubblici,  all'Ispettorato
per la motorizzazione civile indicato nel primo comma dell'art.  503,
ed alla Prefettura che ha rilasciato la patente di guida, gli estremi
delle violazioni delle norme di comportamento di cui al  comma  terzo
dell'art. 91 del Testo Unico. 
  Nel caso che si tratti di contravvenzioni per le quali  e'  ammessa
l'oblazione, tali comunicazioni debbono essere  eseguite  quando  sia
avvenuta l'oblazione  ovvero  quando  sia  trascorso  il  termine  di
sessanta   giorni   dalla   contestazione   o   notificazione   della
contravvenzione, previsto dagli articoli 138 e  141  di  detto  Testo
Unico. 
  Per  ciascuna  infrazione  debbono  essere  comunicati  i  seguenti
elementi: 
    1) luogo, giorno ed  ora  in  cui  la  contravvenzione  e'  stata
commessa: 
    2) cognome, nome,  luogo  e  data  di  nascita  e  residenza  del
titolare della patente di guida; 
    3) prefettura, numero e data del rilascio della patente di guida;
4) specie del veicolo guidato dal contravventore; 
    5)  enunciazione  del  fatto  o  indicazione   della   norma   di
comportamento violata; 
    6) avvenuta oblazione, ovvero, nei casi in  cui  questa  non  sia
ammessa, o non sia stata effettuata, estremi del rapporto al pretore. 
  Gli elementi relativi agli  incidenti  automobilistici  di  cui  al
comma quinto dell'art. 91 di detto Testo Unico debbono essere forniti
dalle persone indicate  nel  comma  nono  dello  stesso  articolo  al
prefetto che ha  rilasciato  la  patente,  al  Ministero  dei  lavori
pubblici e all'Ispettorato della motorizzazione civile, indicato  nel
comma primo dell'art. 503.