Art. 504. 
                            R i c o r s i 
 
  1. Contro i provvedimenti del direttore didattico,  del  preside  o
del provveditore  agli  studi,  con  cui  vengono  irrogate  sanzioni
disciplinari nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  e'  ammesso
ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che  decide
su parere conforme del competente consiglio per  il  contenzioso  del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.