(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 505)
                 Art. 505. (Art. 91 del Testo Unico) 

 
     SEGNALAZIONE DEGLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 

 
  Gli Ispettorati della motorizzazione civile segnalano  ai  prefetti
competenti, agli effetti del comma terzo e  quarto  dell'articolo  91
del Testo Unico i titolari di patenti di guida che  abbiano  commesso
piu'  violazioni  alle  norme  di  comportamento  per  le  quali  sia
intervenuta l'oblazione. 
  Qualora l'oblazione non sia intervenuta, ovvero  non  sia  ammessa,
gli  Ispettorati,  prima   di   dare   comunicazione   ai   prefetti,
richiederanno al contravventore  di  far  conoscere  nel  termine  di
giorni trenta, l'esito del procedimento penale. 
  Se la notizia non pervenga entro il termine  predetto  l'infrazione
sara'   provvisoriamente   valutata   ai   fini   dell'adozione   del
provvedimento di sospensione o revoca della patente. Qualora trattisi
di titolari di patenti o di permessi  internazionali,  rilasciati  da
uno Stato estero, l'Ispettorato della motorizzazione civile  di  Roma
fara' le segnalazioni di cui ai commi  precedenti  al  Ministero  dei
trasporti, il quale adotta gli eventuali provvedimenti di sospensione
ai sensi dell'art. 24, n. 5, della Convenzione  per  la  circolazione
stradale fatta a Ginevra il 1) settembre 1949, e resa  esecutiva  con
legge  19  maggio  1952,  n.  1049,  comunicando  successivamente   i
provvedimenti adottati al medesimo Ispettorato  della  motorizzazione
civile di Roma.