Art. 505. 
                   Provvedimenti di riabilitazione 
 
  1. Il provvedimento di riabilitazione di cui  all'articolo  501  e'
adottato: 
    a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per  il
personale della scuola materna,  elementare  e  media  o  sentito  il
consiglio  di  disciplina  del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione per il personale degli istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore; 
    b) con decreto del direttore generale o  del  capo  del  servizio
centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione,  se  trattasi  del  personale
appartenente a ruoli nazionali.