(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 506)
                Art. 506. (Art. 192 del Testo Unico) 

 
                     COMUNICAZIONI DEI PREFETTI 

 
  I  prefetti  comunicano  al  Ministero  dei   lavori   pubblici   e
all'Ispettorato della motorizzazione civile, di cui  al  comma  primo
dell'art. 503, i provvedimenti  di  sospensione  e  di  revoca  delle
patenti di guida adottati ai sensi dell'art. 91 del Testo Unico.