(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 508)
                Art. 508. (Art. 102 del Testo Unico) 

 
                             GENERALITA' 

 
  La velocita'  deve  essere  sempre  commisurata  alle  distanze  di
visibilita' e deve essere tale da consentire  in  ogni  evenienza  la
tempestiva normale manovra d'arresto. 
  L'obbligo di limitare la velocita' nasce  dal  momento  in  cui  il
conducente venga a  trovarsi  in  prossimita'  dell'apposito  segnale
prescrittivo e,  comunque,  dal  momento  in  cui  sia  possibile  al
conducente percepire l'esistenza di un pericolo.