Art. 509. 
          Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta' 
  1. Il personale di cui al presente titolo  e'  collocato  a  riposo
d'ufficio dal 1› settembre successivo alla data di compimento del 65›
anno di eta'; a domanda, dal 1› settembre  successivo  al  compimento
del 40› anno di servizio utile al pensionamento. 
  2. Il personale in servizio al 1› ottobre 1974,  che  debba  essere
collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero
di anni di servizio richiesto per il  massimo  della  pensione,  puo'
essere trattenuto in servizio fino al  conseguimento  della  pensione
nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'. 
  3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno  di
eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il
minimo della pensione, puo' essere trattenuto  in  servizio  fino  al
conseguimento di tale anzianita' minima e,  comunque,  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'. 
  4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a
pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del  65›
anno di eta'. 
  5. Al personale di cui al presente titolo e'  attribuita  altresi',
come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli  enti
pubblici non economici, la facolta' di  permanere  in  servizio,  con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre  1992,
n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti  di  eta'
per il collocamento a riposto per essi previsti. 
  6. Ai soli fini  del  computo  del  trattamento  di  quiescenza  la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane  fissata
al 1› ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il  personale  stesso
sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4
agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.