Art. 51 (R)
                  Sviluppo dei sistemi informativi
                   delle pubbliche amministrazioni

  1.  Le  pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei
sistemi  informativi  automatizzati  in attuazione delle disposizioni
del  presente  testo  unico  e  secondo  le  norme  tecniche delimita
dall'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione.
  2.   Le   pubbliche   amministrazioni  provvedono  a  realizzare  o
revisionare  sistemi  informativi finalizzati alla totale automazione
delle  fasi  di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei
propri  dati,  documenti,  procedimenti  ed  atti in conformita' alle
disposizioni  del  presente testo unico ed alle disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
  3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi  e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.