Art. 51. 
                Durata massima delle misure cautelari 
 
  1. Nel disporre le misure cautelari  il  giudice  ne  determina  la
durata, che non puo' superare la meta' del termine  massimo  indicato
dall'articolo 13, comma 2. 
  2. Dopo la sentenza di condanna di primo  grado,  la  durata  della
misura cautelare puo' avere la  stessa  durata  della  corrispondente
sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la  durata
della misura cautelare non puo' superare  i  due  terzi  del  termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2. 
  3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre  dalla  data
della notifica dell'ordinanza. 
  4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle
sanzioni applicate in via definitiva.