Art. 51
                         (Principi generali)

   1.  Fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti,  i  dati  identificativi  delle questioni pendenti dinanzi
all'autorita'   giudiziaria   di   ogni  ordine  e  grado  sono  resi
accessibili   a  chi  vi  abbia  interesse  anche  mediante  reti  di
comunicazione  elettronica,  ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorita' nella rete Internet.
   2.  Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di
ogni  ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili  anche  attraverso  il  sistema  informativo  e  il  sito
istituzionale   della   medesima   autorita'   nella  rete  Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.