Articolo 51
                           Studi d'artista

   1.  E'  vietato  modificare  la  destinazione  d'uso  degli  studi
d'artista  nonche'  rimuoverne  il  contenuto,  costituito  da opere,
documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme
ed  in  relazione  al  contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di
interesse  particolarmente  importante  per il suo valore storico, ai
sensi dell'articolo 13.
   2.  E'  altresi'  vietato  modificare  la destinazione d'uso degli
studi  d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.