Art. 51.
                        Campo di applicazione

  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti
a distanza, esclusi i contratti:
    a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
e' riportato nell'allegato I;
    b)  conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
    c)  conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
    d)  relativi  alla  costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
    e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.