ART. 51
  (regolamenti e norme tecniche integrative - autorizzazione unica
                 ambientale per le piccole imprese)

   1.  Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale
strategica   e   valutazione  di  impatto  ambientale,  con  appositi
regolamenti,  emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto  1988,  n. 400, possono essere adottate norme puntuali per
una  migliore  integrazione  di  dette  valutazioni  negli  specifici
procedimenti  amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione
dei  piani  o  programmi  e  delle  opere  o  interventi sottoposti a
valutazione.
   2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda
del   presente   decreto,  non  trova  applicazione  il  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 agosto 1988, n. 377, in
materia  di impianti di gestione di rifiuti soggetti a valutazione di
impatto  ambientale di competenza statale, fermo restando che, per le
opere  o  interventi  sottoposti a valutazione di impatto ambientale,
fino  all'emanazione  dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi,   per   quanto   compatibili,   le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del suddetto decreto.
   3. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo
III   della  parte  seconda  del  presente  decreto,  concernenti  la
redazione  degli  studi  di  impatto ambientale e la formulazione dei
giudizi di compatibilita' in relazione a ciascuna categoria di opere,
sono  emanate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  competenti  per  materia e sentita la Commissione di cui
all'articolo 6.
   4.  Le  norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di
legge  di cui all'articolo 48, ivi compreso il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino
all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3.
   5.  Con  successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio,   di   concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle attivita'
produttive,  si  provvedera'  ad accorpare in un unico provvedimento,
indicando  l'autorita'  unica  competente,  le diverse autorizzazioni
ambientali   nel  caso  di  impianti  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione  del  decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, ma
sottoposti a piu' di una autorizzazione ambientale di settore.
 
          Note all'art. 51:
              - Il  comma  2,  dell'art.  17,  della  citata legge 23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  204  del  31 agosto 1988, reca: "Regolamentazione delle
          pronunce  di  compatibilita'  ambientale  di cui all'art. 6
          della  legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27  dicembre  1988, recante norme tecniche per la redazione
          degli  studi  di  impatto  ambientale  e  la formazione del
          giudizio  di  compatibilita'  di  cui  all'art.  6, legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  adottate  ai sensi dell'art. 3 del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
          1988,  n.  377,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5
          gennaio 1989, n. 4.
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59,
          recante   attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE
          relativa    alla    prevenzione   e   riduzione   integrate
          dell'inquinamento,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 93 del 22 aprile 2005 (S.O.).