Art. 51. 
                       Sospensione dei termini 
  1. I termini di cui agli articoli 49  e  50  sono  sospesi  fino  a
quando non vengano fornite dal richiedente le eventuali  informazioni
supplementari che il Ministero della  salute  ritenga  necessarie  ad
integrazione  dei  requisiti  specificati  nella  domanda   a   norma
dell'articolo 47.