Art. 51. 
 
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze
             delle infrazioni di cui al presente Titolo 
 
  1. I destinatari del presente decreto che,  in  relazione  ai  loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attivita',
hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro
trenta giorni al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  la
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. In caso  di  infrazioni  riguardanti  assegni  bancari,  assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la  comunicazione
deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che  li
accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne
effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione
abbia certezza che la stessa  e'  stata  gia'  effettuata  dall'altro
soggetto obbligato. 
  3.   Qualora   oggetto   dell'infrazione   sia   un'operazione   di
trasferimento segnalata  ai  sensi  dell'articolo  41,  comma  1,  il
soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non
e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Il testo dell'art. 14, della legge n. 689  del  1981,
          e' il seguente: 
              «Art.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La
          violazione,  quando  possibile,  deve   essere   contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».