Art. 51 
 
                      Procedure di affidamento 
 
    1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II,
con esclusione dell'articolo 261, commi 1, 2 e 3. 
    2.  Per  l'aggiudicazione  dell'appalto  avente  ad  oggetto   la
verifica, puo' essere utilizzata la stessa  commissione  giudicatrice
dell'appalto di servizi  di  progettazione  nel  rispetto  di  quanto
previsto all'articolo 84, comma 10, del  codice,  ovvero  un'apposita
commissione giudicatrice, nominata  ai  sensi  dell'articolo  84  del
codice. 
 
              Nota all'art. 51 
              -  Il  testo  dell'articolo  84  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  84  (Commissione  giudicatrice   nel   caso   di
          aggiudicazione con il criterio dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa) - 1.  Quando  la  scelta  della  migliore
          offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente
          piu'  vantaggiosa,  la  valutazione  e'  demandata  ad  una
          commissione  giudicatrice,  che  opera  secondo  le   norme
          stabilite dal regolamento. 
              2. La commissione, nominata dall'organo della  stazione
          appaltante competente ad effettuare la scelta del  soggetto
          affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari
          di componenti, in numero massimo di cinque,  esperti  nello
          specifico settore cui si riferisce l'oggetto del  contratto
          (1). 
              3.  La  commissione  e'  presieduta  di  norma  da   un
          dirigente della stazione appaltante e, in caso di  mancanza
          in organico, da un funzionario  della  stazione  appaltante
          incaricato  di  funzioni  apicali,   nominato   dall'organo
          competente. 
              4. I commissari diversi dal Presidente non devono  aver
          svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
          tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
          affidamento si tratta. 
              5. Coloro che nel biennio  precedente  hanno  rivestito
          cariche  di  pubblico  amministratore  non  possono  essere
          nominati  commissari  relativamente  a  contratti  affidati
          dalle  amministrazioni  presso  le  quali  hanno   prestato
          servizio. 
              6. Sono esclusi da successivi incarichi di  commissario
          coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle   commissioni
          giudicatrici, abbiano concorso,  con  dolo  o  colpa  grave
          accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
              7. Si applicano ai commissari le  cause  di  astensione
          previste dall'art. 51 cod. proc. civ. 
              8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati
          tra i funzionari della  stazione  appaltante.  In  caso  di
          accertata carenza in organico di adeguate professionalita',
          nonche' negli altri casi previsti dal  regolamento  in  cui
          ricorrono esigenze oggettive  e  comprovate,  i  commissari
          diversi  dal  presidente  sono  scelti  tra  funzionari  di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
          ovvero con un criterio di rotazione  tra  gli  appartenenti
          alle seguenti categorie: 
              a) professionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali,  nell'ambito  di   un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dagli ordini professionali; 
              b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di  un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dalle facolta' di appartenenza. 
              9. Gli elenchi di cui  al  comma  8  sono  soggetti  ad
          aggiornamento almeno biennale. 
              10. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
              11. Le spese relative alla  commissione  sono  inserite
          nel  quadro  economico  del  progetto  tra   le   somme   a
          disposizione della stazione appaltante. 
              12. In caso di  rinnovo  del  procedimento  di  gara  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione.”