Art. 51 

 

				 
                        Qualita' del servizio 

 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  L'Autorita',  dopo
aver  effettuato  la  consultazione  di  cui  all'articolo  83,  puo'
prescrivere  alle  imprese  fornitrici   di   reti   o   servizi   di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico  di  pubblicare,  a
uso  degli  utenti  finali,  informazioni  comparabili,  adeguate  ed
aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure adottate
per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili.
Le informazioni sono comunicate,  a  richiesta,  anche  all'Autorita'
prima della pubblicazione."; 
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  L'Autorita'  puo'
precisare, tra l'altro, i  parametri  di  qualita'  del  servizio  da
misurare, nonche'  il  contenuto,  la  forma  e  le  modalita'  della
pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della  qualita',
per garantire che  gli  utenti  finali,  inclusi  gli  utenti  finali
disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e  di
facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e
i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6."; 
  c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  " 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il
rallentamento  del  traffico  di  rete,  l'Autorita'   puo'   imporre
prescrizioni in materia di qualita' minima del servizio all'impresa o
alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. 
  2-ter. L'Autorita' fornisce alla  Commissione  europea,  con  largo
anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al  comma
2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, le misure
previste e l'impostazione  proposta.  Dette  informazioni  sono  rese
disponibili anche al BEREC. 
  2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al  comma  2-bis
del presente articolo, l'Autorita' tiene nella massima considerazione
le  osservazioni  o  raccomandazioni  eventualmente  formulate  dalla
Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.". 
 
          Note all'art. 51: 
              Il  testo   dell'articolo   72   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 72. Qualita' del servizio. 
              1. L'Autorita', dopo aver effettuato  la  consultazione
          di cui  all'articolo  83,  puo'  prescrivere  alle  imprese
          fornitrici di reti o servizi di  comunicazione  elettronica
          accessibili al pubblico di pubblicare, a uso  degli  utenti
          finali, informazioni comparabili,  adeguate  ed  aggiornate
          sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure  adottate
          per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali
          disabili. Le informazioni  sono  comunicate,  a  richiesta,
          anche all'Autorita' prima della pubblicazione. 
              2. L'Autorita' puo' precisare, tra l'altro, i parametri
          di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto,
          la forma  e  le  modalita'  della  pubblicazione,  compresi
          meccanismi di certificazione della qualita', per  garantire
          che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali  disabili,
          abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e  di
          facile consultazione, anche  utilizzando  i  parametri,  le
          definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato  n.
          6. 
              2-bis. Per  impedire  il  degrado  del  servizio  e  la
          limitazione  o  il  rallentamento  del  traffico  di  rete,
          l'Autorita'  puo'  imporre  prescrizioni  in   materia   di
          qualita' minima del servizio all'impresa o alle imprese che
          forniscono reti di comunicazione pubbliche. 
              2-ter. L'Autorita' fornisce alla  Commissione  europea,
          con  largo  anticipo   rispetto   alla   fissazione   delle
          prescrizioni di cui  al  comma  2-bis,  una  sintesi  delle
          ragioni alla base dell'intervento,  le  misure  previste  e
          l'impostazione  proposta.  Dette  informazioni  sono   rese
          disponibili anche al BEREC. 
              2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di  cui  al
          comma 2-bis del presente articolo, l'Autorita' tiene  nella
          massima considerazione le  osservazioni  o  raccomandazioni
          eventualmente formulate dalla Commissione europea in  esito
          alla comunicazione di cui al comma 2.".