Art. 51 
 
                   Cedibilita' tax credit digitale 
 
  1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. l,
e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa'
fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono
utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i  propri
debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi  al
controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  all'accertamento  e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha
ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».