Art. 51 (L)
Finanziamenti  pubblici  e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662,
                          art. 2, comma 50)

  1. La  concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamita'   naturali,  e'  esclusa  nei  casi  in  cui  gli  immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili
edificati  in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria.