Art. 51.
(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da
una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica
Autorita', esclude la punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine
dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che
ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che,
per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine
legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge
non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.