(Codice Penale-art. 51)
                              Art. 51. 
 
        (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) 
 
  L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere  imposto  da
una  norma  giuridica  o  da  un  ordine  legittimo  della   pubblica
Autorita', esclude la punibilita'. 
 
  Se  un   fatto   costituente   reato   e'   commesso   per   ordine
dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico  ufficiale  che
ha dato l'ordine. 
 
  Risponde del reato altresi' chi ha eseguito  l'ordine,  salvo  che,
per  errore  di  fatto,  abbia  ritenuto  di  obbedire  a  un  ordine
legittimo. 
 
  Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo,  quando  la  legge
non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.