Art. 51. 
 
  In ragione della natura e  dei  fini  della  radiodiffusione,  come
servizio riservato allo stato, che lo  esercita  direttamente  o  per
mezzo  di  concessioni,  il  diritto  esclusivo  di  radiodiffusione,
direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, e'  regolato  dalle
norme particolari seguenti.