(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 51)
                              Art. 51. 
                     Stipulazione del contratto 

 
  Ricevuta la comunicazione prevista dall'art. 46 il  sindaco  invita
l'esattore a procedere alla stipulazione del contratto esattoriale. 
  Nel contratto sono indicate la durata  della  gestione,  la  misura
dell'aggio e la cauzione  prestata  ed  e'  dichiarato  espressamente
l'obbligo dell'esattore di pagare le spese relative alla procedura di
conferimento dell'esattoria, alla prestazione della cauzione ed  alla
stipulazione  del  contratto.  Deve  in  ogni  caso  farsi   espresso
riferimento al presente testo unico ed a tutte le leggi e regolamenti
relativi ed imposte dirette o indirette che  sono  o  possono  essere
affidate in riscossione agli esattori. 
  Al contratto e' allegato, ove esista, il capitolato per la gestione
della esattoria, che ne forma parte integrante. 
  Copia del contratto, con gli estremi dell'approvazione prefettizia,
e' trasmessa a cura  del  sindaco  all'esattore,  all'amministrazione
provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore provinciale. 
  L'esattore e' dichiarato decaduto se il contratto non e'  stipulato
per causa a lui imputabile. Si applicano le disposizioni  dell'ultimo
comma dell'art. 46.