Art. 51. Stipulazione del contratto Ricevuta la comunicazione prevista dall'art. 46 il sindaco invita l'esattore a procedere alla stipulazione del contratto esattoriale. Nel contratto sono indicate la durata della gestione, la misura dell'aggio e la cauzione prestata ed e' dichiarato espressamente l'obbligo dell'esattore di pagare le spese relative alla procedura di conferimento dell'esattoria, alla prestazione della cauzione ed alla stipulazione del contratto. Deve in ogni caso farsi espresso riferimento al presente testo unico ed a tutte le leggi e regolamenti relativi ed imposte dirette o indirette che sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori. Al contratto e' allegato, ove esista, il capitolato per la gestione della esattoria, che ne forma parte integrante. Copia del contratto, con gli estremi dell'approvazione prefettizia, e' trasmessa a cura del sindaco all'esattore, all'amministrazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore provinciale. L'esattore e' dichiarato decaduto se il contratto non e' stipulato per causa a lui imputabile. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 46.