Art. 51.
          Cessazione e costituzione degli organi degli enti

  I  presidenti,  i  sovrintendenti,  i  Comitati amministrativi ed i
Collegi  dei  revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche  assimilate  cessano  dall'attuale  incarico entro due
mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
  Entro  lo  stesso  termine  si  provvedera' alla costituzione degli
organi previsti dall'articolo 9.