Art. 51. Cessazione e costituzione degli organi degli enti I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si provvedera' alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.