Art. 51. Reddito d'impresa Il reddito d'impresa e' quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa. Le attivita' di prestazione di servizi a terzi, che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile, si considerano commerciali se organizzate in forma d'impresa. I redditi derivanti dalle attivita' dirette all'allevamento di animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attivita' stesse non rientrano fra quelle previste nell'art. 28 sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attivita' commerciali. Le attivita' dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono considerate in ogni caso attivita' commerciali. Le disposizioni di questo titolo relative al reddito d'impresa si applicano per la determinazione del reddito delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se esercitano attivita' diverse da quelle indicate nei precedenti commi.