Art. 51. Giudizio di idoneita' I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. La commissione deposita la relazione conclusiva, dopo quattro mesi dalla sua costituzione. Gli atti sono approvati dal Consiglio universitario nazionale. Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto.