ART. 51. (Norme particolari riguardanti il personale non docente) Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' il personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, puo' chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate. Il predetto personale e' inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero. Il soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini della attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312. Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.