ART. 51.
      (Norme particolari riguardanti il personale non docente)

  Le  variazioni  dei  ruoli  organici  provinciali del personale non
insegnante   statale  delle  scuole  ed  istituzioni  educative  sono
disposte  entro  il 31 marzo di ogni anno secondo le modalita' di cui
al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463,
e  tenuto  conto  del  numero  delle classi e corsi che funzioneranno
all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri
previsti  dalla  Tabella  B  annessa  al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
  Il   personale   non   insegnante  delle  scuole  statali  materne,
elementari,  secondarie  ed  artistiche,  nonche'  il  personale  non
docente   delle   universita'   e   degli   istituti   di  istruzione
universitaria,  escluso  quello delle carriere direttive, in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno
presso     gli     uffici     dell'amministrazione     centrale     e
dell'amministrazione   scolastica   periferica  del  Ministero  della
pubblica  istruzione,  puo'  chiedere,  entro  60  giorni  dalla data
anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del
ruolo organico delle amministrazioni menzionate.
  Il  predetto  personale  e'  inquadrato nelle rispettive qualifiche
funzionali anche in soprannumero.
  Il  soprannumero  di  cui  al  comma  precedente  e'  assorbito  in
corrispondenza   dei   posti  disponibili  nella  dotazione  organica
cumulativa  di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
fatte  salve le riserve dei posti necessarie ai fini della attuazione
di  quanto  previsto  dagli  articoli  9 e 65 della medesima legge 11
luglio 1980, n. 312.
  Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di
stato  giuridico  e  di  trattamento  economico relativa al personale
appartenente  al  ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato
nel  ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio
effettuato nel ruolo di inquadramento.