Art. 51 Redditi di impresa 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate informa di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile, tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.