(Norme-art. 51)
                               Art. 51 
   (Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti) 
  1. Quando rileva  l'esigenza  di  avvalersi  di  personale  tecnico
estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione  degli
atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139
comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta  al  capo
dell'ufficio giudiziario perche' provveda alla scelta  del  personale
idoneo. 
  2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario e'
autorizzato a stipulare uno o piu' contratti trimestrali, prorogabili
per un periodo non superiore  a  un  anno,  con  imprese  di  servizi
specialistici,  aventi  sede,   di   regola,   nella   circoscrizione
dell'ufficio giudiziario medesimo. 
  3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7  comma
1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruita' della
spesa e'  espresso  dall'ufficio  tecnico  erariale  territorialmente
competente.