Art. 51 (Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti) 1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perche' provveda alla scelta del personale idoneo. 2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario e' autorizzato a stipulare uno o piu' contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo. 3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruita' della spesa e' espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.