Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del (( regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 170 del Codice di procedura civile: «Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento). - Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore e' costituito per piu' parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.» - Si riporta il testo dell'art. 192 del Codice di procedura civile: «Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente). - L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti): «Art. 7 (Indirizzo elettronico). - 1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale. 2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato. 3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonche' quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalita' operative stabilite dal decreto di cui all'art. 3, comma 3.». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366): «Art. 17 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento). - 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile: a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax; b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica; c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b) , devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. 2-bis Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.». - Si riporta il testo dell'art. 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 16. - Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianita' per ciascun professionista. Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti. E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto. A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture. Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.».