(Convenzione - art. 51)
                             Articolo 51 
1. Il Segretario Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati il testo delle riserve che
saranno  state  formulate  dagli  Stati  all'atto  della  ratifica  o
dell'adesione. 
2. Non sono autorizzate riserve  incompatibili  con  l'oggetto  e  le
finalita' della presente Convenzione. 
3. Le riserve possono essere ritirate in  ogni  tempo  per  mezzo  di
notifica indirizzata  in  tal  senso  al  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite il quale ne informera' quindi  tutti  gli  Stati.  Tale
notifica avra' effetto alla data in cui e'  ricevuta  dal  Segretario
Generale.