Art. 51.
                               Slitte
  1. La circolazione delle slitte e di  tutti  i  veicoli  muniti  di
pattini,  a  trazione  animale,  e' ammessa soltanto quando le strade
sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad  evitare
il danneggiamento del manto stradale.
  2.  Chiunque  circola con slitte in assenza delle condizioni di cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire trentamila a lire centoventimila.