Art. 51. Universita' e ricerca Limiti al fabbisogno 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996. Enti di ricerca 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. Tesoreria unica 3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1 gennaio 1999 alle universita' statali, sentita la conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni predette. Limiti di spesa per il personale 4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma. Quota di riequilibrio e organici 5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le universita' statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1 gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo. Assegni per collaborazione alla ricerca 6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata nonsuperiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Individuazione degli enti di ricerca 7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5. Uso gratuito per universita' di immobili liberi dello Stato 8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: " 93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e' abrogato. Fondo speciale per la ricerca di interesse strategico 9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di impiego del Fondo per specifici progetti. Impianti sportivi e collegi universitari 10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.
Note all'art. 51: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-1996) e' il seguente: "Art. 9 (Interventi per l'istituzione di nuove universita'). - 1. Per i fini di cui all'art. 2, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'osservatorio permanente di cui al successivo art. 19, commi 1 e 2; presenta al Ministro dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica, un rapporto sulle iniziative di istituzione dell'Universita' del Piemonte orientale (Alessandria, Novara, Vercelli), Universita' di Varese, Universita' di Benevento, Universita' di Catanzaro, per le quali i comitati regionali di coordinamento competenti per territorio hanno gia' espresso parere favorevole. Tale rapporto e' elaborato in relazione al piano operativo di attuazione delle iniziative che dovra' essere predisposto ed inoltrato al Ministero dalle universita' di origine. 2. Il rapporto di cui al precedente comma individua, in particolare, le dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie gia' assegnate per le esigenze delle facolta' e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente in servizio presso le stesse sedi, nonche' le risorse necessarie e quelle acquisite o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati. 3. Sulla base delle risultanze del rapporto di cui sopra, e tenuto conto delle disponibilita' finanziarie attribuibili sui fondi di cui all'art. 3, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto ministeriale, sentito il comitato universitario regionale di coordinamento competente per territorio, sara' disposta l'istituzione delle universita' di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dalla data di istituzione i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il personale tecnicoamministrativo di ruolo in servzio per l'anno accademico 1995-96 presso le sopraindicate sedi passano nelle dotazioni organiche delle nuove universita'. I nuovi atenei subentrano in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle itituzioni d'origine relativamente alle facolta', ai corsi di laurea e di diploma universitario cola' attivati e alle relative dotazioni di cui al precedente comma 2. 4. Con le procedure previste dal presente articolo, nell'ambito delle proposte gia' formulate dai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio, potranno essere disposte integrazioni di sedi relativamente alle predette istituzioni.". - Per il testo degli articoli 7 e 9 vedasi note all'art. 47. - La legge n. 590/1992 reca: "Istituzione di nuove universita'". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato dal presente articolo e' il seguente: "Art. 5 (Universita'). - 1.-2. (Omissis). 3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. (Omissis) ". - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e' il seguente: "Art. 8 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente: dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Istituto superiore di sanita' (ISS); dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); dall'Istituto italiano di medicina sociale; dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; dalle stazioni sperimentali per l'industria; dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.); dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar); dall'Area di ricerca di Trieste. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: a) per la parte pubblica: dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale". - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 70 (Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e relativa ripartizione). - Il Ministro della pubblica istruzione (1) con proprio decreto sentito il Consiglio universitario nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base delle richieste delle facolta', sentiti i Ministri del bilancio, del tesoro e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il numero complessivo dei posti nel primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, tenendo conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca scientifica, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, e provvede sentito il Consiglio universitario nazionale alla relativa ripartizione tra le sedi abilitate. I corsi comprendono non meno di tre e non piu' di dieci posti per anno. Si puo' eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive esigenze della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale. (1) Ora, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ex legge 9 maggio 1989, n. 168". - L'art. 4 della legge n. 476/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato ricerca nelle Universita') e' il seguente: "Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835". - Il testo dei commi da 26 a 33 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "Art. 2. (Armonizzazione). - 1.-25. (Omissis). 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e' flnalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio. 28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. 29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32. 30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali. 31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dai 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni" istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi: a) conferma della volontarieta' dell'accesso; b) applicazione del sistema contributivo; c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione". - Si riporta, il testo del comma 94 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 abrogato dal presente articolo: "(94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il decreto di cui al comma 93 e' adottato previo concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali)". - L'art. 4 della legge n. 1089/1968 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centrosud, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) e' il seguente: "Art. 4. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi; b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a); c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione della industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto; d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi, la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale programmatica da presentarsi al Parlamento". - Il D.L. n. 415/1992 reca "Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Il testo del comma 1, lett. e) dell'art. 18 della citata legge n. 59/1997 e' il seguente: "Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) - d) (Omissis) ; e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi". - Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 331/1985 (Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria) e' il seguente: "4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale". - Il comma 8 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato) e' il seguente: "8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887".