Art. 51.
              Procedimento di contrattazione collettiva
 1.  Gli  indirizzi  per  la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale
e negli altri casi  in  cui  e'  richiesta  una  attivita'  negoziale
dell'A.R.A.N..    Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse
dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre  dieci  giorni,
puo'  esprimere  le  sue  valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilita' con le linee di  politica  economica  e
finanziaria nazionale.
 2.  L'A.R.A.N.  informa  costantemente  i  comitati  di settore e il
Governo sullo svolgimento delle trattative.
 3. Raggiunta l' ipotesi di accordo, l'A.R.A.N. acquisisce il  parere
favorevole  del  comitato  di  settore sul testo contrattuale e sugli
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a  carico  dei
bilanci  delle  amministrazioni  interessate.  Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il  proprio
parere  entro cinque giorni dalla comunicazione dell'A.R.A.N.. Per le
amministrazioni di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  il  parere  e'
espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo  l'A.R.A.N.  trasmette  la   quantificazione   dei   costi
contrattuali  alla  Corte  dei  conti ai fini della certificazione di
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di  bilancio  di
cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto 1978, n. 468 (a), e
successive   modificazioni.      La   Corte   dei   conti   certifica
l'attendibilita'  dei costi quantificati e la loro compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal
fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti  designati  dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica.  La
designazione  degli  esperti,  per  la  certificazione  dei contratti
collettivi delle amministrazioni delle Regioni e degli  enti  locali,
avviene  previa  intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni  e con la
Conferenza  Stato-citta'.  Gli  esperti  sono  nominati   prima   che
l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
 5.   La  Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi  i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla  Corte  all'A.R.A.N.,  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il Presidente dell'A.R.A.N. sottoscrive definitivamente il  contratto
collettivo.
 6.  Se  la  certificazione  della  Corte  dei conti non e' positiva,
l'A.R.A.N., sentito il  comitato  di  settore  o  il  Presidente  del
Consiglio  dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare
la   quantificazione   dei   costi   contrattuali   ai   fini   della
certificazione,  ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le
organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
 7. In ogni caso, la procedura  di  certificazione  deve  concludersi
entro  quaranta  giorni  dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il
Presidente dell'A.R.A.N. ha mandato di sottoscrivere  definitivamente
il  contratto  collettivo,  salvo  che  non  si  renda  necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
  (a) La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune  norme
di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di bilancio". Si
trascrive il testo del relativo art. 1-bis:
  "Art.  1-bis.  (Strumenti  di  programmazione  finanziaria   e   di
bilancio).    -  1.  La impostazione delle previsioni di entrata e di
spesa  del  bilancio  dello  Stato  e'  ispirata  al   metodo   della
programmazione  finanziaria.    A  tal  fine il Governo presenta alle
Camere:
   a)  entro  il   15   maggio   il   documento   di   programmazione
economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni;
   b)  entro  il  31  luglio  il disegno di legge di approvazione del
bilancio annuale e del bilancio pluriennale  a  legislazione  vigente
che viene, altresi', trasmesso alle regioni;
   c)  entro  il  30  settembre  il  disegno di legge finanziaria, la
relazione  previsionale  e  programmatica,  il  bilancio  pluriennale
programmatico,  i  disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica con decorrenza  dal  primo  anno  considerato  nel  bilancio
pluriennale.
  2.  La Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere  sui  documenti  di
cui  alla  lettera  a) del comma 1, entro il 31 maggio, e di cui alla
lettera b) del medesimo comma entro il 15 settembre, e lo comunica al
Governo ed al Parlamento".