Art. 51 Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari 1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. 2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando: a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.