Art. 51 
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di  intermediari  nazionali  e
                           extracomunitari 
 
  1.  In  caso  di  violazione  da  parte  di  SIM,  di  imprese   di
investimento e di banche extracomunitarie, di  societa'  di  gestione
del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla  prestazione  di
servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro
applicabili ai sensi del presente decreto, la  Banca  d'Italia  o  la
CONSOB, ciascuna  per  le  materie  di  propria  competenza,  possono
ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. 
  2. L'autorita' di vigilanza  che  procede  puo'  altresi',  sentita
l'altra autorita', vietare  ai  soggetti  indicati  nel  comma  1  di
intraprendere  nuove  operazioni  riguardanti   singoli   servizi   o
attivita', anche limitatamente  a  singole  succursali  o  dipendenze
dell'intermediario, quando: 
    a) le  violazioni  commesse  possano  pregiudicare  interessi  di
carattere generale; 
    b) nei casi di  urgenza  per  la  tutela  degli  interessi  degli
investitori.