Art. 51
           Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless)
  1. Il datore di lavoro, per le operazioni di pitturazione a spruzzo
di  tipo  airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva
fase  di  essiccazione  possono  produrre   atmosfere   tossiche   od
esplosioni, deve provvedere a:
a)  togliere  nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti tutto
quanto possa innescare incendi od esplosioni;
b) interrompere l'alimentazione elettrica, ad esclusione delle utenze
antideflagranti;
c) rimuovere gli oggetti metallici,  che  cadendo  possono  provocare
scintille;
d)  verificare  che  nessuno  porti  con  se'  fiammiferi, accendini,
chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che cadendo o sfregando possa
provocare scintille;
e)  segnalare  con  idonei  cartelli   la   zona   interessata   alla
pitturazione;
f)  ventilare  l'ambiente con estrattori, di idonea portata e di tipo
"a  sicurezza",  che  garantiscano  l'allontanamento  dei  vapori  di
solventi;
g)  preparare  e  miscelare  pitture nello stesso ambiente di lavoro,
purche' idoneo, controllato e ventilato ai sensi della lettera f);
h)  disporre  che  nei  locali  interessati  non  si  svolgano  altre
lavorazioni,
i)  predisporre  un  impianto  elettrico di illuminazione del tipo "a
sicurezza";
l) disporre che i contenitori di pittura e di  solvente,  non  usati,
siano  chiusi  e  separati  da  fonti di calore, compresi i raggi del
sole;
m) munirsi di pittura in quantita' necessaria al tipo di lavoro;
n) conservare, al termine  dei  lavori,  ogni  quantita'  residua  di
pittura   o   solvente   in   recipienti  ermeticamente  chiusi,  con
l'indicazione in ordine al contenuto;
o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra  lavorazione,
se  non  dopo una valutazione ambientale eseguita dall'organo tecnico
in ordine alla situazione dell'ambiente di lavoro;
p) effettuare la pitturazione delle  parti  esterne  della  nave  con
modalita'   tali   da   evitare   interferenze  con  altre  eventuali
lavorazioni, o in orari differiti;
q)  dotare  il  personale  addetto  alla  pitturazione  di  indumenti
antistatici,  scarpe con suola senza chiodatura e prive di rifiniture
metalliche, respiratore isolante a presa d'aria esterna o maschera  a
filtro in modo che il sistema di areazione in funzione garantisca una
concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%.
  2.  Le  operazioni  di  cui  al comma 1 devono essere effettuate in
condizioni meteorologiche  idonee  secondo  le  prescrizioni  dettate
dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.