Art. 51 
 
               Disposizioni in materia di affidamento 
                      a terzi nelle concessioni 
 
  1. All'articolo 253, comma 25, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinquanta per cento». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal  1°
gennaio 2015.