Art. 51 
 
 
            Procedimento disciplinare e notizia del fatto 
 
  1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati  dalla
legge o dalla deontologia sono sottoposte al  giudizio  dei  consigli
distrettuali di disciplina. 
  2. E'  competente  il  consiglio  distrettuale  di  disciplina  del
distretto in cui e' iscritto l'avvocato o il  praticante  oppure  del
distretto nel cui territorio e' stato compiuto il  fatto  oggetto  di
indagine o di giudizio disciplinare. In  ogni  caso,  si  applica  il
principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione
della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58. 
  3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e'
comunque  acquisita.  L'autorita'  giudiziaria  e'  tenuta   a   dare
immediata notizia al  consiglio  dell'ordine  competente  quando  nei
confronti di un iscritto: 
    a) e' esercitata l'azione penale; 
    b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza; 
    c) sono effettuati perquisizioni o sequestri; 
    d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.