Art. 51 
 
 
                         Importo del bail-in 
 
  1. L'importo del bail-in e' determinato in  base  alla  valutazione
effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto: 
  a)  della  necessita'  di  ristabilire  nel  mercato  una   fiducia
sufficiente  nei  confronti  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  o
nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per  almeno
un anno i requisiti prudenziali; 
  b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della  societa'
veicolo  per  la  gestione  delle  attivita',  se  il  programma   di
risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46; 
  c) del  contributo  del  fondo  di  risoluzione  erogato  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 5, lettera b). 
  2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e'
provvisoria  e  l'importo  del  bail-in  in  essa  indicato   risulta
superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore
dei  crediti,  delle  azioni,  delle  altre  partecipazioni  e  degli
strumenti di capitale puo' essere ripristinato per la differenza.