Art. 51 Importo del bail-in 1. L'importo del bail-in e' determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto: a) della necessita' di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali; b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della societa' veicolo per la gestione delle attivita', se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46; c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b). 2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e' provvisoria e l'importo del bail-in in essa indicato risulta superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore dei crediti, delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale puo' essere ripristinato per la differenza.