Art. 51 
 
               Norme di rinvio ai contratti collettivi 
 
  1. Salvo diversa previsione, ai  fini  del  presente  decreto,  per
contratti collettivi si intendono i contratti  collettivi  nazionali,
territoriali  o  aziendali  stipulati   da   associazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e   i
contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.